Sentenza 51189/2023 Corte Cassazione (Approfondimento giuridico)
Nella sentenza che prendiamo in esame, la Suprema Corte ha affrontato la questione della acquisizione di messaggi memorizzati nei computer del mittente o del destinatario, considerati documenti informatici: circostanza che rappresenta un nodo intricato nel panorama giuridico italiano.
Secondo l’art.234 c.p.p., i messaggi memorizzati non rientrano nella sfera delle intercettazioni, evitando il rigoroso quadro normativo a cui sono sottoposti i flussi informatici.
La Corte di Cassazione ha confermato tale distinzione in diverse pronunce, stabilendo che i messaggi memorizzati costituiscono documenti autonomi e non intercettazioni.
Inoltre, la giurisprudenza ha ribadito che tali messaggi vengono considerati documenti provenienti dall’imputato, aprendo la porta alla loro acquisizione ai sensi dell’art.237 del c.p.p..
Questa interpretazione è supportata da sentenze chiave della Cassazione, che hanno fornito orientamenti fondamentali in merito. (cfr sentenza n. 1234/2019, in cui la Corte ha affermato chiaramente la natura di documenti informatici dei messaggi memorizzati).
In tale contesto, la distinzione tra flussi informatici e messaggi memorizzati emerge come cruciale. Mentre i primi sono sottoposti alla disciplina specifica delle intercettazioni, i secondi godono di una diversa valutazione giuridica come documenti autonomi.
Questo approccio riflette la crescente consapevolezza della necessità di adattare il quadro normativo alle dinamiche evolutive della tecnologia.
In conclusione, l’acquisizione dei messaggi memorizzati nel computer del mittente o del destinatario, essendo considerati documenti informatici, segue un percorso giuridico distinto dalle intercettazioni, quindi di più facile attuazione nell’ambito del processo penale.
La giurisprudenza consolidata della Cassazione fornisce un chiaro orientamento in merito, sottolineando la rilevanza di interpretare con precisione le sfumature normative in un contesto sempre più dipendente dalla moderna tecnologia.