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ATTENUANTE PER FURTO DI LIEVE ENTITÀ: SOLO PER NECESSITÀ ESSENZIALI!

Sentenza 41977/2024 Corte Cassazione

La configurabilità del furto di minore entità, prevista dall’art.626 c.p., presuppone la valutazione del giudice, che sia atto compiuto per soddisfare, al minimo, una grave e urgente necessità.

La Suprema Corte ha confermato la giurisprudenza per cui “il furto lieve per bisogno è configurabile nei casi in cui la cosa sottratta è di tenue valore in senso oggettivo, avuto riguardo all’utilizzo che l’agente si è preposto o ha realizzato con essa per soddisfare, al minimo, una grave ed urgente necessità”. (cfr.Cass. 48732/2014)
Quindi, per potersi configurare la fattispecie in esame è necessario, in primo luogo, che la cosa sottratta sia di tenue valore in senso oggettivo.

La valutazione circa la tenuità del valore deve essere effettuata in senso relativo, tenendo conto dell’utilizzo della cosa sottratta che l’agente si è proposto o ha realizzato.
In questo senso, in conformità con la “ratio” della norma, si afferma che la cosa sottratta deve essere adeguata a soddisfare il bisogno al livello minimo.

Il grave ed urgente bisogno “non riguarda solo l’elemento psicologico del reato, essendo necessario che la cosa sottratta sia effettivamente destinata a soddisfare tale bisogno“.
Il bisogno è grave, “quando dal suo mancato soddisfacimento potrebbe derivare un danno rilevante ed è urgente, quando non può esserne differito il soddisfacimento, senza danno o pericolo“.

In conseguenza, la giurisprudenza ha ritenuto di dover escludere la possibilità di fare degradare l’imputazione da “furto comune a furto lieve” solo in presenza di un generico stato di bisogno o di miseria del colpevole, ritenendosi necessaria una situazione di grave ed indilazionabile bisogno alla quale non possa provvedersi, se non sottraendo la cosa.