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ATTENZIONE AGLI SMALTIMENTI DEI CANTIERI EDILI!

Sentenza 2354/2024 Tribunale Penale Salerno

La sentenza che oggi commentiamo, ha visto lo Studio Legale Labonia patrocinare la posizione di due imprenditori, perseguiti per aver realizzato sul suolo provinciale un deposito incontrollato di rifiuti speciali, consistenti in terra e rocce da scavo. Dalle risultanze investigative era emerso che detto materiale non appariva come prodotto da scavi inerenti l’attuazione di un opificio in zona, in attesa di ufficiale autorizzazione amministrativa, ma che le risulte provenivano da altri cantieri in cui si stavano effettuando lavori. A poco erano serviti i documenti prodotti dalla ditta appaltatrice, che attestavano movimenti di terra, ma in misura di gran lunga inferiori al materiale accertato nel deposito non autorizzato.
Dalla documentazione prodotta dalla difesa, si è successivamente evidenziato che il movimento di terra risultava ufficializzato da un contratto di subappalto per lavori stradali nel Comune di Battipaglia e venivano, altresì, prodotti i documenti di trasporto del terreno, fino alla data di sequestro del sito da parte della polizia giudiziaria.
Dalle analisi chimiche emergeva che i materiali non erano inquinanti e quindi riutilizzabili: classificati, dunque, come “rifiuti speciali non pericolosi” derivati da attività edile.
In riferimento alla gestione di detta fattispecie, la Suprema Corte nella sentenza 10921/2013, ha chiarito che il concetto stesso di gestione comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento, nonché le operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento.
In conseguenza alle emergenze dibattimentali, la difesa ha fatto notare come sussistessero tutti i requisiti per inquadrare il deposito come “temporaneo“, fatto che produceva scriminante del reato in contestazione. Detto istituto è chiarito dall’art.183 Codice Ambientale, come attività di accumulo momentaneo, finalizzata ad un’operazione di gestione successiva.
La difesa ha fornito, altresì, la prova che i materiali depositati erano in rapporto di collegamento funzionale con il luogo di produzione, non essendo possibile lo stoccaggio immediato del cantiere, trattandosi di area localizzata in un centro urbano.
Alla luce di quanto emerso dall’attività difensiva processuale, conseguente l’assoluzione degli imputati, perché il fatto non sussiste.