Sentenza 15076/2025 Corte Cassazione
La Suprema Corte ha stabilito che, anche in caso di codice verde, l’infermiere ha il dovere di effettuare un monitoraggio clinico continuo.
Nel caso preso in esame, l’infermiera aveva attribuito il codice verde ad un paziente del Pronto Soccorso con crisi di asma, senza approfondire ulteriormente le condizioni cliniche.
La mancata sorveglianza e l‘assenza di terapia, portarono al decesso per arresto cardio-respiratorio.
Secondo le linee guida sul triage adottate dalla Conferenza Stato-Regioni il 25 ottobre 2001, l’infermiere ha l’obbligo di raccogliere dati clinici ed informazioni, anche da familiari e soccorritori, osservare i sintomi manifesti e valutare l’urgenza clinica anche dopo l’assdgnazione del codice.
Inoltre, la Cassazione ribadisce che l’infermiere, pur non formulando diagnosi, ha una posizione di garanzia ex artt. 2 e 32 Cost. e deve garantire la protezione della salute del paziente, monitorandolo costantemente durante l’attesa.
Nel caso concreto, l’infermiera aveva assegnato il codice verde basandosi solo sulla saturazione, omettendo di descrivere lo stato fisico della paziente, senza indagare su eventuali allergie che, come poi accertato, erano la causa scatenante della crisi.
La Corte ha ritenuto che, se si fossero rispettate le linee guida, il peggioramento sarebbe stato rilevato tempestivamente, consentendo un intervento adeguato che avrebbe salvato la vita al paziente.
Quindi, anche un codice verde richiede un’attività di osservazione clinica continua da parte dell’infermiere di triage, non essendo esaustivo rilevare i parametri vitali.
