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ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE SENZA TITOLO PROFESSIONALE

Sentenza 15423/2023 Cassazione Penale

L’articolo 348 Codice Penale, configura il reato di “esercizio abusivo di una professione” per chi non possiede il titolo specifico che lo abiliti a svolgere tale funzione.

La Cassazione è intervenuta sull’argomento, con la sentenza osservata, in merito all’utilizzo del titolo di avvocato da parte di chi non è abilitato a tale esercizio, per chiarire in quali casi detto comportamento costituisce illecito penale, ai sensi della normativa citata.

La Corte ha chiarito che, il mero utilizzo del titolo da parte di chi non lo possiede, di per sé non costituisce reato, a meno che detta attività non venga svolta in maniera professionale, continuativa ed organizzata.

Il caso preso in esame, evidenziava proprio un’attività di consulenza svolta per sei mesi, da una sedicente avvocatessa e finalizzata ad ottenere un risarcimento in sede giudiziaria civile.

Seppur accertato che non tutte le attività stragiudiziali sono riservate agli avvocati, chiarito che, quelle destinate ad avere un seguito giudiziario, sono esclusiva prerogativa degli stessi.

Questo principio è stabilito anche dalla “legge professionale forense”, che pone un punto fermo su quanto confermato dalla sentenza della Corte.

La continuità nello svolgimento di un’attività professionale, seppur non riservata in esclusiva ai legali, può generare un falso affidamento nei terzi, con apparente accreditamento di legittimità al patrocinio forense.