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AVEVO UN AVVOCATO MA L’HO PERSO PER STRADA: È TUTTO DA RIFARE!

Sentenza 19198/2024 Cassazione Penale

Succede di tutto nella complessa vita processuale ed ormai nulla più ci può meravigliare!

La sentenza della Suprema Corte che commentiamo ne è la controprova, in quanto ha affrontato il problema di un imputato, il cui difensore di fiducia si era cancellato dall’Albo Professionale in corso di procedura, e per il quale non era stato nominato uno stabile difensore d’ufficio.

Di fatto il tribunale aveva proseguito il processo senza nominare, ai sensi dell’art. 97, comma 1, cod. proc. pen., un avvocato d’ufficio in sostituzione ed, in conseguenza, l’imputato era stato difeso, di volta in volta, ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., da un diverso legale.
Ciò, a giudizio della Corte, aveva determinato una “nullità assoluta ed insanabile” di tutti gli atti processuali.

Ribadito infatti che: “l’assistenza dell’imputato nel processo penale, per la sua natura tecnica, presuppone l’iscrizione del difensore nell’albo professionale, da escludersi nel caso di avvocato cancellatosi dallo stesso: sicché, in tal caso, si verifica una nullità degli atti, rilevabile in ogni stato e grado del processo, a norma degli artt. 178, lett. c, e 179, comma 1, cod. proc. pen“.

La nomina di un difensore d’ufficio, ex art.97 c.p.p., è volta a consentire “l’assistenza temporanea” all’imputato in assenza del suo difensore di fiducia, non rinunciante o d’ufficio, impedito a partecipare, e non configura la costituzione di un “reale rapporto difensivo“, che non si esaurisce nella mera assistenza tecnica in udienza, ma prevede una complessa serie di attività.

Nel caso di specie, quindi, nullità assoluta di tutti gli atti processuali e della sentenza impugnata, con trasmissione al Tribunale, per l’ulteriore corso.