Il giudice è tenuto a verificare l’attendibilità della testimonianza della polizia giudiziaria, dando conto delle ragioni dovute alla mancata verbalizzazione dell’avviso. Lo sancisce la Cassazione con la sentenza n. 18349/21, pubblicata dalla quarta sezione penale.
Il ricorrente lamentava della validità riconosciuta alla prova testimoniale circa l’avvenuto avviso in forma orale, non consacrato in alcun atto d’indagine ai sensi degli artt. 357 e 373 c.p.p.
Contestava inoltre, la logicità della motivazione della Corte territoriale, la quale aveva ritenuto che l’impossibilità di verbalizzare l’avviso fosse dovuta all’urgenza del momento nonostante fosse emerso dalla testimonianza che, dall’intervento dei Carabinieri al trasporto del ricorrente in ospedale per il prelievo, fossero trascorsi 40 minuti.
La Corte afferma che il giudice deve valutare l’attendibilità della testimonianza avuto riguardo alla logicità e coerenza della deposizione nonchè all’assenza di contraddizioni con altre deposizioni testimoniali o con elementi accertati con i caratteri della certezza. Sentenza rinviata a nuovo esame.