Sentenza 218/2023 Consiglio Nazionale Forense (Approfondimento legale)
La pronunzia che prendiamo in esame, costituisce la prova dell’attenzione posta dal C.N.F. in riferimento ai comportamenti dei propri associati, ribadendo che commette e consuma illecito deontologico, l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi: e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense.
Il Consiglio Nazionale Forense ha disatteso l’assunto difensivo in base al quale la violazione deontologica dovrebbe ritenersi in qualche modo “sanata” dall’adempimento della obbligazione, (avvenuto nel tempo intercorrente fra la lettura del dispositivo della decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina e il deposito della motivazione), laddove la Corte di Cassazione, sullo specifico punto, ha espresso il seguente principio di diritto: “Commette e consuma l’illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi…e ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari” (cfr. Cass. SS.UU. 19163/2017).
Il mancato adempimento che si protrae fino a provocare una procedura esecutiva, integra la violazione del precetto di cui agli artt. 63 e 64 del Codice Deontologico, privando il professionista della necessaria credibilità personale, e coinvolgendo negativamente l’immagine di tutta la categoria!
In buona sostanza l’inadempimento dell’avvocato, ai sensi della richiamata normativa, assume carattere di illecito disciplinare sia perchè lede la dignità della professione, sia perché agisce come deterrente all’affidamento dei terzi.
La sanzione può arrivare alla sospensione dall’esercizio dell’attività forense, fino a 6 mesi.