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AVVOCATO, LA PAGO “A SOSPIRI” CON ASSEGNI POSTDATATI!

Sentenza 47/2025 Consiglio Nazionale Forense

La sentenza depositata è relativa a un procedimento disciplinare contro un avvocato del Foro di Roma.

La disciplina primaria dell’assegno in Italia è l’art. 1 del R.D. 12 settembre 1933, n. 1736, che definisce l’assegno bancario come titolo di pagamento a vista, cioè immediatamente esigibile al presentarsi presso la banca. Non è ammesso che l’assegno venga postdatato, nel senso che sia emesso con data futura che vincoli il suo incasso solo a tale scadenza.

Se l’assegno è postdatato (cioè con data successiva a quella della sua emissione), esso contrasta con la legge. Questa norma è inderogabile: non è possibile, in pratica, derogare a questa regola con un accordo tra le parti (ad esempio tra avvocato e cliente).

Per l’avvocato la questione non è solo tecnica, ma implicata nei doveri deontologici. Il Codice deontologico forense impone agli avvocati di operare con probità, dignità, decoro e correttezza nei rapporti con i clienti.

L’accettazione di mezzi di pagamento non conformi alla legge, può ledere l’immagine dell’avvocatura e creare rischi nei rapporti con il cliente. Il CNF nella sentenza sottolinea che tale comportamento può essere contrarietà ai “fondamentali doveri dell’avvocato”.

Inoltre, l’uso di assegni postdatati può esporre il professionista a rischi fiscali: ad esempio violazioni nella regolamentazione tributaria (imposta di bollo sull’assegno), che il CNF fa emergere come ulteriore aggravante della condotta.

Il CNF, nella sentenza, sancisce il dovere di non accettare assegni con data futura come modalità di pagamento della parcella e documentare tutti i rapporti con il cliente con chiarezza: l’accordo su compensi, modalità di pagamento, condizioni, scadenze, rimane cruciale per evitare contestazioni.

Chi svolge la professione legale, deve essere consapevole della necessità di fornire un esempio costante alla collettività
e di essere soggetto principale nel dare un’immagine di pulizia morale al concetto stesso di Giustizia.