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Sentenza17681/2024 Corte Cassazione

La Suprema Corte si è occupata di un caso in cui la difesa lamentava la limitazione delle facoltà giuridiche in sede di discussione: di fatto, il Presidente aveva più volte sollecitato il legale a limitarsi, fino ad arrivare a togliergli la parola.

La Corte, ricordando i poteri di direzione previsti dall’art.523 comma 3 c.p.p. ha stabilito che è “inammissibile“, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione con cui si lamenti la limitazione delle facoltà difensive per effetto dell’esercizio, da parte del Presidente del Collegio, di detti poteri: a meno che non siano specificati i temi preclusi e la loro valenza rispetto alla decisione.

È stato sottolineato che l’art.470 c.p.p. prevede la disciplina dell’udienza, stabilendo che i provvedimenti del giudice sono adottati senza formalità, e in conseguenza non sono ipotizzabili cause di nullità di ordine generale né, tantomeno, essi sono suscettibili di censura per vizio di motivazione, non dovendo necessariamente essere motivati.

In un precedente giurisprudenziale,
la Suprema Corte aveva escluso potesse integrare un’ipotesi di nullità, il diniego al difensore di utilizzare, nel corso della sua discussione, sistemi informatici per illustrare le proprie conclusioni (cfr.Cass. 48311/2012).

L’evoluzione della “filosofia attuativa del processo“, non lascia più spazio alle infinite arringhe di un tempo che fu, in cui “l’ars oratoria” dei difensori, aveva campo libero e tempi dilatati, per tentare di ipnotizzare giudici e giurie, casomai a discapito di reali approfondimenti tecnico giuridici!