Sentenza 33374/2023 Corte Cassazione
Chissà poi se è stata davvero una distrazione o un’azione voluta, quella posta in essere da un legale che, pur essendosi cancellato dall’albo professionale, ha continuato ad assistere dei clienti: tanto da far arrivare l’evento in Cassazione.
In buona sostanza il ricorrente imputato, ha presentato ricorso in quanto i fatti dimostravano che era risultato privo di difensore legittimato, in fasi del giudizio che ne obbligavano la presenza.
Il “solerte” o “smemorato” difensore, aveva prestato la sua assistenza in fase di convalida dell’arresto e nella successiva fase di giudizio abbreviato per direttissima.
Cosa si viene a sapere però quando è ormai troppo tardi?
Che detto legale non è più iscritto da tempo all’albo professionale, come dalle risultanze del Consiglio dell’Ordine di Roma.
La nomina di un successivo difensore d’ufficio, seppur sanando un problema di assistenza tecnica, non eliminava il “vulnus” delle precedenti fasi di giudizio.
Sancito che l’imputato ha diritto ad un’assistenza valida in ogni momento della vertenza e che, in detta evenienza, ciò non era stato attuato, per una carenza di base del difensore costituito.
Tale circostanza ha prodotto una “nullità assoluta ed insanabile”, rilevabile ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli articoli 178 e 179 Codice Procedura Penale.
Che sia stato un problema di distrazione o di furbizia operativa, non ci è dato di sapere!