Sentenza 46446/2023 Corte Cassazione
La disciplina del reato di bancarotta fraudolenta non è di facile gestione, anche da parte degli operatori del settore giuridico, in quanto la linea di demarcazione fra le fattispecie contemplate dal nostro codice penale, è sottile ed evanescente.
La sentenza osservata ha voluto porre un ordine più chiaro tra le ipotesi di bancarotta “specifica” e “generale”.
La prima consiste nella sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili: chiarito però che anche l’omessa tenuta degli stessi può essere ricondotta a tale tipicità.
La seconda fattispecie, detta “generale” è configurata, al contrario, dalla tenuta della contabilità, tale da rendere impossibile la ricostruzione dell’operatività di chi fallisce.
La differenza sostanziale, quindi, è determinata dal fatto che, la “specifica”, agisce dopo la formazione dei libri contabili, mentre la “generale” viene attuata in fase di formazione degli stessi. Spesso, come nel caso preso in esame, le due condotte si sovrappongono, configurando un falso materiale ed ideologico contestuale.