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BENEFICI SU CHI COMMETTE REATI DA “CODICE ROSSO”….ANCHE CONTRO VOGLIA!

Sentenza 303/2025 Cassazione Penale

Sentenzia la Suprema Corte che, riguardo ai reati del “Codice Rosso“, la concessione del beneficio della sospensione “condizionale della pena” risulta subordinata esclusivamente alla partecipazione a specifici corsi di recupero, pur senza il consenso dell’imputato stesso.

Il collegio di legittimità ha ribadito che, nel patteggiamento concordato per tale genere di reati e condizionato alla concessione del beneficio della pena sospesa,  non sussiste il vizio di difetto di correlazione tra richiesta e decisione, quando il giudice subordini d’ufficio la concessione alla partecipazione dell’imputato a percorsi di recupero.
Tale impostazione decisionale si basa sul presupposto che, trattandosi di una condizione obbligatoria per legge, la stessa deve ritenersi implicitamente accettata all’atto della presentazione della richiesta di applicazione concordata di pena.

L’applicabilità della predetta condizione non necessita di alcuna mediazione giudiziale e non richiede la determinazione di specifiche modalità esecutive: laddove fossero state omesse dal giudice della cognizione, possono essere applicate dal giudice dell’esecuzione.

In buona sostanza, la normativa specifica in materia, in qualche modo impone all’imputato il dover accettare modalità a lui favorevoli, senza che occorra un consenso esplicito alla condizione obbligatoria.
A volte la Giustizia prende strade difficili da valutare, per chi commenta dall’esterno e, soprattutto, in presenza di reati che appaiono particolarmente odiosi, agli occhi della comunità.