L’utente contesta la bolletta ma è il gestore a dover provare che il contatore funziona regolarmente: è quanto afferma la Cassazione con l’ordinanza 34701.
Una signora aveva citato in giudizio la compagnia elettrica per chiedere il rimborso del pagamento per un conguaglio nella fatturazione di consumi di energia per le sue bollette.
Nello specifico la ricorrente lamentava che l’ente gestore aveva preteso il pagamento della somma di euro 3.249,65 dopo anni che non veniva effettuata la lettura del contatore e soprattutto dopo che quest’ultimo era stato sostituito. La ricorrente ha dimostrato che i consumi sulle bollette erano anomali rispetto a quelli sia precedenti che successivi il periodo di riferimento.
Il Tribunale, però, aveva respinto la domanda ritenendo che l’onere di provare il malfunzionamento del contatore spettasse al somministrato. In caso di contestazione grava sul somministrante l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni d i terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi. Pertanto, alla Corte del rinvio il nuovo giudizio.