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‘Bondage’: senza consenso è violenza sessuale.

In relazione a pratiche sessuali estreme, per escludere l’antigiuridicità della condotta lesiva, il consenso del partner deve permanere per tutta la durata delle stesse. Si rischia la condanna per violenza sessuale se il rapporto sadomaso continua per tutta la durata della pratica senza consenso. E’ quanto emerge la terza sezione penale con la sentenza 11631/21.

Il fatto riguarda la condanna di un uomo, accusato di aver inflitto lesioni ai danni di una prostituta, il quale ha basato la sua tesi difensiva sul fatto che la donna avesse acconsentito alla consumazione del rapporto sessuale e alla pratica erotica “bondage”, e che le lesioni sarebbero un effetto collaterale inevitabile di tale tecnica. Il ricorso è stato respinto. Gli Ermellini concludono che in relazione a pratiche estreme, per escludere l’antigiuridicità della condotta lesiva, non basta il consenso del partner, espresso nel momento iniziale della condotta. La scriminante non può essere appellata se manifesta di non essere più consenziente dell’azione alla quale aveva inizialmente aderito, per un ripensamento o una non condivisione sulle modalità di consumazione del rapporto.