Sentenza 5888/2024 Corte Cassazione
(Approfondimento legale)
La Suprema Corte ha ricordato che “non integra il reato di truffa la condotta dell’avvocato che si faccia dare un’anticipazione sugli onorari al momento dell’assunzione di un incarico e che poi non dia inizio al contenzioso, ponendo in essere raggiri per tacitare la richiesta di informazioni sull’andamento della controversia, per evitare la restituzione di quanto indebitamente percepito“, dal momento che la condotta fraudolenta, ai fini dell’integrazione della fattispecie, non può essere successiva alla ricezione dell’ingiusto profitto.
Evidenziato che, secondo l’ipotesi accusatoria, l’ingiusto profitto era sorto nel momento in cui erano stati incassati gli acconti per iniziare una causa che mai aveva preso corpo, e gli artifizi e raggiri si erano realizzati nell’aver tenuto una condotta diretta a tranquillizzare i clienti che chiedevano conto dell’esito della vertenza.
In buona sostanza, asserisce la Corte, nessuna condotta fraudolenta è stata posta in essere dall’imputato nel momento del conferimento del mandato professionale (con pagamento di un acconto): la condotta fraudolenta viene posta in essere in una fase successiva e cioè quando i clienti chiedono conto dell’esito della causa.
In quel momento ha inizio la fattispecie illecita, con artifici e raggiri finalizzati a tranquillizzare i danti causa ed a sviarli, cercando così di eludere una “resa dei conti“!
In conseguenza, non risulta ipotizzabile il reato di truffa, poiché la condotta fraudolenta viene posta in essere non nel momento iniziale del mandato professionale e consegna degli acconti, ma in un momento successivo: dunque, finalizzata al solo scopo di celare ai clienti il danno che era stato loro provocato dalla negligente condotta.
Avrebbe integrato il reato di truffa contrattuale, invece, la condotta del professionista che, nascondendo una propria inadempienza, avesse raggirato il cliente per farsi rinnovare il mandato.
L’ingiusto profitto sarebbe individuabile solo nel rinnovo con relativo compenso: cosa che non sarebbe avvenuta ove il cliente fosse stato messo a conoscenza della inadempienza contrattuale del professionista.