Flash per 04/08
Ordinanza 19502/2023 Corte Cassazione
L’ordinanza presa in esame non ha certo inteso punire la decisione della moglie di abbracciare un nuovo culto, (come garantito dall’articolo 19 della nostra Costituzione), ma ha voluto sanzionare, (fino al riconoscimento dell’addebito nella procedura di separazione), i susseguenti comportamenti contrari ai doveri coniugali, così come previsti dall’articolo 143 Codice Civile, e tali da non consentire una prosecuzione della convivenza.
Il povero marito aveva accettato di buon grado la nuova spinta religiosa della consorte, fino a quando il “richiamo divino” non ha prodotto rifiuto a svolgere le normali faccende domestiche, con ulteriore e graduale disaffezione del coniuge trascurato.
In primo grado la richiesta di addebito era stata rigettata, in quanto la Corte d’Appello aveva ritenuto che, le frequentazioni assidue di una nuova congregazione religiosa, non potessero essere considerate colpa grave.
La Corte, scendendo nel dettaglio, ha accertato che la scelta della moglie di dormire separata dal marito, non era stata sufficientemente valutata in primo grado, come effetto negativo del nuovo credo abbracciato.
Cassata, quindi, la sentenza e rinviata la causa alla Corte d’Appello, per un nuovo riesame.