Sentenza 15719/2024 Corte Cassazione
In tema di responsabilità professionale, l’avvocato non è tenuto a risarcire il cliente, se lo stesso è condannato alla stessa pena anche con altro difensore.
Nel caso specifico era stato chiesto un risarcimento all’avvocato, a seguito di condanna in un procedimento penale con imputazione di violenza sessuale ai danni di una minore.
Il condannato aveva eccepito un errore difensivo, da parte del suo legale, che aveva consigliato all’assistito di non partecipare al dibattimento e di non sottoporsi all’interrogatorio, trascurando di presentare una lista testi difensiva.
Revocato il mandato, con il nuovo difensore aveva ottenuto l’annullamento in cassazione della sentenza di condanna, con un nuovo giudizio.
A seguito della nuova linea difensiva, aveva ottenuto una condanna leggermente inferiore, solo di alcuni mesi di reclusione.
In conseguenza la Suprema Corte ha ritenuto che la negligenza del legale precedente, non era stata determinante per l’esito sfavorevole del giudizio.
In un caso analogo la Corte aveva stabilito che “deve escludersi la responsabilità professionale dell’avvocato non potendosi ritenere in re ipsa per l’accertata negligenza del difensore, non essendo invece stato dimostrato dall’assistito che dalla proposizione della diversa azione prospettata sarebbero ragionevolmente conseguiti effetti più vantaggiosi per lui“.
In buona sostanza, la domanda risarcitoria avanzata dal cliente del penalista è stata respinta, non avendo assolto all’onere probatorio del nesso causale tra la condotta del difensore di fiducia e la condanna penale subita.
In altre culture, chi fosse stato ritenuto colpevole di violenza sessuale in danni di una minore, avrebbe subito ben altro genere di punizione: nella nostra ha trovato lo spazio per chiedere un risarcimento danni!