Ordinanza 35844/2022 Cassazione Civile – Sez. Terza
Purtroppo, o per fortuna, in questo caso la compravendita di un animale da compagnia viene equiparata a quella di un qualunque altro oggetto.
L’acquirente, in conseguenza, è un consumatore, protetto a tutti i sensi del Codice del Consumo che prevede, all’articolo 132, un termine di decadenza di due mesi, per richiedere ed ottenere il risarcimento in riferimento all’acquisto di merce difettosa.
La consuetudine assegnava un termine di solo 8 giorni per tale azione, avverso gli allevatori di animali domestici, seppur poco attenti o disonesti.
Maggiore copertura, quindi, per chi acquista, nel rispetto di una necessità di proteggere chi ha bisogno di avere un animale vicino, per compagnia e conforto.
Povero “Fido”, trattato come un qualsiasi oggetto. Ma vi ricordate o no, che è il nostro migliore amico?