Sentenza 234/2023 Tribunale Sulmona
Ben sappiamo come nella nostra epoca, schiava e soggiogata dai costi delle materie prime, il risparmio energetico sia considerato come indispensabile per ridurre i risvolti negativi del problema.
Nonostante questo però, i diritti dei singoli condomini hanno la prevalenza sulla volontà della maggioranza del condominio, nella decisione di applicare un cappotto termico all’edificio, tale da favorire detto risparmio energetico.
Anche nella sentenza osservata, i giudicanti hanno accolto il ricorso dei singoli proprietari, contrari all’attuazione del lavoro, che avrebbe alterato il decoro architettonico del fabbricato, coprendo il “facciavista” in pietra e mattoni e riducendo in modo sensibile la profondità dei terrazzini privati.
Annullata, quindi, la delibera approvata a maggioranza, in quanto contraria all’art. 1120 Codice Civile.
Di fatto, per la vigente normativa, risultano nulle le decisioni assunte solo dalla maggioranza condominiale e non dall’unanimità, che incidano sui diritti individuali, sui servizi comuni o sulle proprietà esclusive.
Il solerte condominio, che voleva ridurre le spese, è stato, al contrario, costretto a sostenere anche quelle riferite alla lite in questione.