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CARO CONVIVENTE, PRIMA MI FACCIO DONARE LA CASA E POI TI CACCIO VIA!

Sentenza 32682/2024

Ci piace commentare questa sentenza, seppur datata, per riguardo all’obbligo di rispetto fra conviventi e alla legittimità della revoca di una donazione, per indegnità o ingratitudine, in presenza di comportamenti che ledono il decoro e la dignità del donante.

Nel caso specifico, l’uomo aveva donato alla compagna un appartamento, destinandolo a casa comune.
Poco dopo la donazione, era emerso che la donna intratteneva una relazione con un altro uomo già da tempo.
Dopo l’atto donativo, il donante venne invitato a lasciare l’abitazione. Successivamente, la nuova relazione fu resa pubblica, e il nuovo partner della donna iniziò a frequentare anche l’immobile donato.

L’uomo chiese la revoca della donazione per ingratitudine, ai sensi dell’art. 801 del Codice Civile, sostenendo che la condotta della beneficiaria fosse ingiuriosa e lesiva della sua dignità.

Pur non essendosi formalizzato un vincolo matrimoniale, la Corte richiama che tra conviventi di fatto sorgono obblighi morali e sociali, tra cui quello del rispetto della dignità dell’altro.
Tali obblighi non sono codificati nella stessa forma dei doveri matrimoniali, ma esistono come doveri impliciti nella convivenza.
L’art. 801 del Codice Civile prevede che la donazione possa essere revocata per ingratitudine del donatario, e fra le ipotesi riconosciute vi è quella dell’ingiuria grave al donante.
L’ingiuria grave, come interpretata dalla giurisprudenza, non si identifica con la relazione extraconiugale in sé: è rilevante solo quando vi sia un’offesa grave, esteriorizzata, evidente a terzi, che riveli disistima, mancanza di riconoscenza, irrispettosità verso il donante.

La Cassazione conferma la sentenza della Corte d’Appello: la donazione va revocata. Nel caso concreto, la condotta della donataria ha superato il limite della semplice libertà personale per divenire offensiva nei confronti del donante:
anche se l’assenza di vincolo matrimoniale attenua alcuni doveri classici (come la fedeltà), non rende il convivente del donante esente da responsabilità: nella misura in cui le azioni poste in essere ledono gravemente la dignità morale del donante.