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CARO PREFETTO, HO FATTO IL BRAVO! NON MI PUOI REVOCARE LA PATENTE!

Ordinanza 3019/2024 Corte Cassazione

Dando seguito alla sentenza 75/2020 della Consulta, la Suprema Corte ha sancito che, in caso di esito positivo della “messa alla prova“, che ha estinto il reato di guida in stato di ebbrezza, il prefetto non possa applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

L’ordinanza presa in esame è conseguenziale anche al precedente giurisprudenziale (cfr. Cass.33082/2021), che aveva già stabilito, in tema di sanzioni amministrative della confisca e del fermo in conseguenza di guida in stato di ebbrezza che, laddove sia dichiarata estinto il reato per esito positivo di messa alla prova ex art. 168-ter c.p., il prefetto deve disporne la restituzione all’avente diritto.

Ad abundantiam la Consulta, con la sentenza n. 75/2020, aveva già evidenziato come, in caso di estinzione di tale reato per esito positivo della messa alla prova, la revoca della confisca del veicolo, per effetto del solo svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, evidenziava l’illegittimità, (per violazione dell’art. 3 Cost.), dell’art. 224-ter C.d.S., comma 6, lì dove prevede che il Prefetto, anziché disporne la restituzione all’avente diritto, debba verificare la sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

La “messa alla prova” è una misura che può essere concessa dal giudice per reati puniti con la reclusione fino a sei anni per non più di una sola volta o, per una seconda, in relazione a illeciti commessi anteriormente al primo provvedimento di sospensione. È esclusa l’applicazione ai contravventori e delinquenti abituali, professionali e per tendenza.
Il procedimento non può essere sospeso per un periodo superiore a due anni, quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva superiore ad un anno, e per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

L’esito positivo della prova comporta l’estinzione del reato