Ordinanza 34634/2022 Cassazione Civile – Sez. Tributaria
Non cantate subito vittoria! L’esonero è previsto solo in riferimento alla decorrenza dell’obbligazione, facilmente riscontrabile dal contribuente.
Facendo seguito al controllo automatico effettuato dal Fisco, è necessaria la motivazione posta alla base del procedimento di calcolo degli interessi sulla cartella esattoriale, non essendo sufficiente il riferimento agli elementi della dichiarazione.
Annullato, dunque, il gravame limitatamente al computo degli interessi stessi, se tale calcolo non viene esplicitamente ufficializzato, rispetto ai parametri adoperati ed ai tempi di attuazione.
State pur certi che, comunque, in un modo o nell’altro, qualche cosa si dovrà sempre pagare!