Flash per 31/08
Sentenza 145/2023 Corte Costituzionale
Per poter ottenere l’assegnazione di una casa popolare, la normativa vigente spesso prevede, tra i vari requisiti richiesti, di avere residenza nella Regione da almeno 5 anni.
Tale disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte, in quanto contraria ai principi di uguaglianza e ragionevolezza, sanciti dall’articolo 3 della Costituzione, ed al concetto di “eguaglianza sostanziale”, in esso ribadito.
In conseguenza, le Leggi Regionali che prevedono tale requisito indispensabile per accedere alle graduatorie, non possono essere considerate costituzionalmente valide.
La questione di legittimità è stata sollevata dal TAR Marche, nei confronti dell’esclusione di un cittadino straniero, con regolare permesso di soggiorno, estromesso da tale beneficio.
La Consulta ha ribadito che il “diritto di abitazione” è un diritto essenziale in uno Stato democratico, che ha l’obbligo di garantirlo: è quindi un “diritto inviolabile” di primaria importanza a cui è demandata l’edilizia residenziale pubblica, per assicurarne l’operatività. Irragionevole quindi il requisito, contrario alla salvaguardia dei soggetti economicamente più deboli.