Sentenza 39550/2024 Corte Cassazione
La Suprema Corte, ancora una volta si è interessata delle ricezioni di atti della vita privata di una persona convivente, seppur effettuate all’interno della dimora del soggetto attivo: sancita la configurabilità del reato di interferenze illecite nella vita privata.
Stabilito, di fatto, che sussiste il reato laddove l’imputato, all’interno della propria abitazione, abbia carpito notizie attinenti alla vita privata di altri soggetti che vi si trovavano, senza tuttavia partecipare alla conversazione.
Risulta irrilevante che si tratti di conviventi o di ospiti occasionali: non esclude la rilevanza penale della condotta, che il fatto avvenga nell’abitazione di chi ne sia autore mentre risulta necessario che il “dominus loci” sia estraneo al momento captato, come già sancito nella precedente sentenza conforme di Cassazione 12713/2024.
Viceversa, non risponde del reato colui che condivide con i medesimi soggetti l’atto della vita privata.
In senso contrario, stabilito che “non integra il delitto di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che, ammesso ad accedere nell’abitazione del coniuge separato, provveda a filmare, senza consenso, gli incontri tra quest’ultimo e il figlio minore, in quanto l’art. 615-bis, cod. pen., che tutela la riservatezza domiciliare, sanziona la condotta di chi risulti estraneo agli atti oggetto di captazione, ossia agli atti o vicende della persona in luogo riservato, e non quella di chi sia stato ammesso, sia pure estemporaneamente, a farne parte“.