Sentenza 1/2017 Tribunale Civitavecchia
Lo Studio Legale Labonia, da sempre attento alla difesa dei più deboli, spesso soccombenti nelle più disparate forme di sopruso, con questa sentenza ha ottenuto il riconoscimento, quale patrocinante di “parte civile“, di un risarcimento danni a favore di una consorte, che aveva subito violenze domestiche dal coniuge.
Ci piace sottolineare il risultato ottenuto perché, dallo studio degli atti, risulta l’unica “effettiva” punizione subita dal marito violento che, in buona sostanza, aveva beneficiato delle “troppe scappatoie“, che la Legge gli forniva.
I capi di imputazione di cui il “galantuomo” doveva rispondere erano riferiti, ai sensi degli artt.572 e 61 codice penale, ai maltrattamenti che lo stesso aveva effettuato nei confronti della moglie, con minacce di morte e con uso di armi: con l’aggravante di aver commesso il fatto alla presenza dei figli minori.
In altro episodio, lo stesso aveva colpito con una testata la malcapitata, provocandole un trauma maxillo-facciale e, di seguito, lesioni personali ai sensi degli artt.582 e 585 codice penale.
Quale quadro più meritevole di un esemplare punizione?
Il reo, usufruendo del rito abbreviato e di una tesi difensiva, a dimostrazione che il suo comportamento era stato determinato da una conflittualità tra i coniugi, conseguenziale ad un giudizio di separazione, aveva tentato di sminuire le proprie responsabilità.
Fortunatamente, alcune testimonianze di elementi estranei alla famiglia avevano confermato l’abitudine dell’uomo a sottoporre la consorte a vessazioni e maltrattamenti: riconosciuta anche l’aggravante riferita alla presenza dei minori e ad un quadro generale, costituito dalla molteplicità di “reati tipici abituali”. Riconosciute, però, le attenuanti generiche prevalenti, con la diminuente di rito per cui, la condanna a 2 anni di reclusione, si era “vaporizzata” in una “pena sospesa con non menzione“.
Una delusione, quindi, nel riscontrare l’incapacità della Giustizia ad applicare doverose punizioni, soprattutto alla presenza di reati così infamanti.
Unica consolazione, il riconoscimento di un risarcimento per i danni fisici e morali subiti, con condanna al pagamento di una provvisionale di € 20.000, salvo successivo procedimento di valutazione.
Come detto in epigrafe, il denaro non cancella i torti ma, quantomeno, è una doverosa forma di riconoscimento per chi li ha subiti!