Sentenza 13405/2019 Cassazione Penale
La sentenza stabilisce che, l’attenuante per speciale tenuità del danno economico, è applicabile anche ai reati non prettamente patrimoniali, purché alla base del fatto vi sia sempre un motivo di lucro.
In un primo momento non era stata riconosciuta l’attenuante in quanto, la cessione di stupefacenti, non rientrava tra i reati che offendevano il patrimonio.
Secondo gli Ermellini, invece, le circostanze della particolare tenuità, ex art. 62 Codice Penale, è applicabile ad ogni genere di reato, indipendentemente dalla natura giuridica del bene protetto: è indispensabile, però, che alla base dell’azione delittuosa vi sia la ricerca di un vantaggio e di un lucro economico.
Riconosciuta, dunque, l’attenuante per lieve entità, con applicazione di pene ridotte rispetto alla prima pronuncia giudiziaria.