Sentenza 7954/2024 Corte Cassazione
“Ai fini della configurabilità dell’aggravante del fatto commesso da più persone riunite, introdotta dalla L.15 luglio 2009, n. 94, nel corpo dell’art.585, comma primo, cod. pen., è richiesta la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della condotta violenta, pur se questa sia posta in essere da una soltanto di esse“.
La Suprema Corte sottolinea che per la circostanza aggravante del fatto, attesa l’identità di ratio, vale il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Penali, (cfr. Cass.21837/2012) secondo cui: «Nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia».
In buona sostanza, l’inasprimento delle pene previste per la fattispecie del reato-base, affonda le sue motivazioni, nel maggiore effetto intimidatorio prodotto dalla partecipazione al delitto di più persone e nella minorata possibilità di difesa della vittima: seppur la violenza sia posta in essere da una soltanto di esse (cfr.Cass.31320/2017 – 7521/1986 – 12743/2020)
Una giurisprudenza costante, nel caso preso in esame, ha quindi vanificato la tesi difensiva, che tendeva a dimostrare la illecita applicazione dell’aggravante, nei confronti di quel ricorrente che non aveva posto in essere comportamenti violenti, in danno della vittima di un’estorsione, limitandosi a presenziare.