Sentenza 4916/2024 Cassazione Penale
(Approfondimento giuridico)
Nel panorama giuridico, i reati di “riciclaggio e ricettazione” sono spesso confusi nell’immaginario collettivo.
Entrambi implicano la gestione di beni illeciti, ma le loro differenze sostanziali sono rilevanti sia per il legislatore che per la giurisprudenza.
Per comprendere appieno tali distinzioni, è necessario esaminare le normative vigenti e le sentenze della Corte Suprema.
Il riciclaggio è definito dall’art. 648-bis del Codice Penale italiano come l’attività volta a agevolare la reintroduzione nel circuito economico di beni provenienti da reato, con l’intento di nasconderne l’origine illecita. Questo reato è regolato sia a livello nazionale che internazionale, con la Convenzione di Vienna del 1988 e successive direttive europee.
Diversamente la ricettazione è disciplinata dall’art.648 del Codice Penale, che punisce chi acquista beni provenienti da reato, consapevole o dovendo presumere l’illiceità dell’origine dei beni.
La distinzione chiave tra i due reati risiede nella consapevolezza.
Nel riciclaggio, il reo agisce con l’intenzione di occultare l’origine criminosa dei beni, mentre nell’incauto acquisto o nella ricettazione, la consapevolezza o la presunzione dell’illiceità è relativa.
La giurisprudenza ha chiarito che per l’incauto acquisto è sufficiente una presunzione di conoscenza, mentre per il riciclaggio è necessaria una consapevolezza effettiva.
In buona sostanza la Corte, con numerose sentenze, compresa quella commentata, ha ribadito che la differenza fra riciclaggio e ricettazione è stata rinvenuta sia nell’elemento soggettivo (dolo specifico nella ricettazione e dolo generico nel riciclaggio), che nell’elemento materiale e, in particolare, nella idoneità ad ostacolare l’identificazione della provenienza del bene, che è elemento caratterizzante le condotte previste dall’art. 648-bis cod. pen.
Difatti, come precisato anche da Cass. 30265/2017, “il riciclaggio è una norma speciale rispetto alla ricettazione, il cui elemento caratterizzante è costituito dalla ricezione di un bene di provenienza illecita (elemento comune), finalizzata però ad ostacolare l’identificazione della sua origine delittuosa, tramite la così detta “ripulitura”.