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CHE SARÀ MAI? E’SOLO UNA CICATRICE IN FACCIA!

Sentenza 35795/2023 Corte Cassazione (Approfondimento giuridico)

I problemi sorgono, come sempre, a seconda delle ottiche di osservazione di un evento.
Una cosa è osservare dal punto di vista asettico di chi assiste dall’esterno, ben altra cosa è vivere in prima persona ciò che avviene a seguito di una violenza, subendone tutte le conseguenze.

In questo caso, la Corte di Cassazione ha preso in esame l’ipotesi della fattispecie di reato introdotto dal Codice Rosso del 2019, in riferimento alla deformazione dell’aspetto di una persona, a seguito di lesioni permanenti al viso.

Ai più sembrerebbe scontato che, chi produce qualunque genere di lesione, venga punito nella maniera più severa possibile ma, la Suprema Corte, ha cassato con rinvio la sentenza di una corte territoriale, che aveva ritenuto giusto configurare il delitto, ex art.583 – quinquies c.p., laddove una persona, vittima di un pestaggio, era stata costretta a ricorrere ad un intervento chirurgico per la frattura della mandibola.

Sentenzia la Corte che, per integrare uno sfregio o una deformazione, cosa che prevede un più severo trattamento sanzionatorio, non è sufficiente un qualsiasi esito cicatriziale: necessita un irreversibile turbamento “dell’armonia e della euritmia delle linee del viso”, tale da produrre un’alterata percezione di sé da parte della vittima e di tutti coloro con i quali si relaziona.

La condotta lesiva, quindi, deve determinare un effetto di snaturamento della identità personale e relazionale della vittima dell’aggressione.

Il citato art.583 – quinquies c.p., come introdotto dall’art.12 comma 1 della Legge 69/2019 (cosiddetto Codice Rosso in materia di tutela delle vittime di violenza domestica o di genere), punisce con la reclusione da 8 a 14 anni chiunque cagioni lesioni personali, dalle quali derivino deformazione del viso o sfregio permanente.

La normativa, dunque, ha trasformato tale reato in una fattispecie autonoma, con un più severo trattamento sanzionatorio, così come attuato dal legislatore per altri tipi di illecito penale.

La principale conseguenza è la sottrazione al “giudizio di bilanciamento”, ex art.69 c.p., con il riconoscimento di eventuali circostanze attenuanti.

Per la vittima, infatti, il danno crea una turbativa sia fisica che psichica, che compromette tutta la sua sfera sociale e di vita.