Ordinanza 10623 Corte di Cassazione
Con l’ordinanza presa in esame, la Corte ha confermato la legittimità di un licenziamento attuato dal datore di lavoro, nei confronti di un dipendente che si era rifiutato di effettuare lavoro straordinario.
Il provvedimento di primo grado era stato emesso dalla Corte di Appello di Ancona, che aveva dato ragione all’azione restrittiva dell’azienda nei confronti del dipendente, il quale aveva rifiutato un “surplus lavorativo”, a spregio delle direttive che aumentavano l’orario di lavoro per ragioni legate a necessità di produzione.
Ovviamente il lavoratore aveva presentato ricorso, lamentando la violazione e la falsa applicazione del contratto collettivo, in riferimento alla possibilità del datore di lavoro di disporre a suo piacimento dello straordinario dei dipendenti, purché contenuto nelle 80 ore annue.
Il Giudice di Legittimità aveva ritenuto lecito il comportamento datoriale, in quanto si era in presenza non di evento sporadico, ma di contegno “prolungato e sistematico”, che palesava una totale assenza di “spirito collaborativo” del dipendente ed una sfacciata noncuranza degli interessi dell’impresa.
Tale comportamento quindi, sia in primo grado che nel successivo ricorso per Cassazione, è stato ritenuto lesivo degli obblighi scaturirenti dal rapporto di lavoro, e tale da giustificare il licenziamento per giustificato motivo.