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Chi rifiuta il mantenimento può avere l’assegno sociale

Sentenza 29109/2022 Corte Cassazione

Era capitato che l’Inps avesse rifiutato l’erogazione dell’assegno sociale ad una pensionata, che aveva rinunciato all’assegno di mantenimento da parte dell’ex coniuge.
Questo comportamento, secondo l’Ente, denotava l’assenza di uno stato di bisogno.
La Corte ha però stabilito che, l’unica condizione posta alla base del diritto a tale sussidio, è quella sancita dalla legge 335/1995, che prevede solo l’accertamento di un reddito inferiore ad una certa soglia, senza dover tenere da conto altri comportamenti decisionali del richiedente.
La condizione che legittima l’accesso alla prestazione assistenziale, quindi, deve essere puramente oggettiva.
In buona sostanza la legge non prevede, secondo la Corte, che lo stato di bisogno del richiedente, per essere rilevante, debba essere anche “incolpevole”.
La stessa Corte di Cassazione ha confermato, in altre sentenze, come la spettanza dell’assegno vada anche a quel coniuge che abbia accettato una cifra di contributo divorzile, di misura non adeguata.
In conseguenza, la rinunzia al mantenimento, non equivale ad ammissione di insussistenza dello stato di necessità economica.