Al passivo fallimentare è ammesso come credito chirografario e non ipotecario il finanziamento bancario concesso per ripianare un debito preesistente.
E’ quanto pronunciato dalla Corte di cassazione con la sentenza 7740 del 08.04.2020, che definisce l’operazione a titolo gratuito e, per l’effetto non assistita dal privilegio specifico.