La Corte di Cassazione con sentenza 23943/21 ha sancito che è punito per il reato previsto dall’art. 414 bis c.p., chiunque narri sul web un rapporto sessuale avvenuto con un minore, essendo sufficiente, ai fini della configurabilità delittuosa, l’incitamento a compiere una determinata condotta che, può manifestarsi sia rafforzando i motivi che spingono ad agire, sia indebolendo i motivi che frenano e inducono a desistere. Nel caso in esame, un uomo era ritenuto colpevole per aver pubblicato online un racconto incestuoso tra padre e figlia, ricco di dettagli e di particolari sessuali, essendo del tutto inutile la sua premessa alla narrazione, secondo cui condannava tali molesti e riteneva giusta la loro punizione penale. Il ricorrente, chiedeva l’annullamento della condanna sostenendo che, la solo lettura non era idonea ad incitare la riproduzione di tali condotte. Secondo la Corte di Cassazione sussiste il pericolo concreto che altri possano imitare le condotte che l’autore aveva descritto nel dettaglio, sussistendo l’intento di provocare la riproduzione del reato oggetto di istigazione o apologia; inoltre, l’imputato non ha mostrato segni di cosciente disvalore o pentimento.