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CITTADINANZA AGLI STRANIERI DISABILI ANCHE SE NON CONOSCONO LA LINGUA

Sentenza 25/2025 Corte Costituzionale

L’obbligo di dimostrare la conoscenza della lingua italiana a livello intermedio per ottenere la cittadinanza è incostituzionale per chi, a causa di una grave disabilità certificata, è oggettivamente impossibilitato ad apprendere l’idioma.

Il Tar Emilia-Romagna ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9.1 della legge 91/1992, introdotto dal Decreto Sicurezza del 2018 (Dl 113/2018, convertito in legge 132/2018).

Tale norma richiedeva un livello B1 di conoscenza della lingua italiana per il riconoscimento della cittadinanza per matrimonio o naturalizzazione, senza prevedere eccezioni, neppure per chi fosse impossibilitato ad apprenderla per gravi deficit cognitivi.

La Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità della norma per il Principio di uguaglianza costituzionale, per il principio di non discriminazione, e per il principio “ad impossibilia nemo tenetur”, non potendo imporre un obbligo che è materialmente inesigibile per una categoria di persone.

La richiesta generalizzata della prova linguistica non teneva conto della situazione dei soggetti con disabilità cognitive gravi.

La Consulta ha quindi stabilito che “il requisito della conoscenza della lingua deve escludere chi sia affetto da gravi limitazioni all’apprendimento linguistico, attestate da una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica”.

Da ora in avanti, chiunque si trovi in questa condizione potrà richiedere la cittadinanza senza dover superare il test di lingua italiana.