Sentenza 5031/2023 Consiglo di Stato
Il decreto legislativo 198/2009 definisce che, per presentare una “class action pubblica”, l’associazione che se ne rende promotrice deve dare prova di avere rappresentanza, rispetto ad una classe di utenti e consumatori determinata ed omogenea.
La pronuncia ha indicato i principi generali che configurano la legittimità all’azione, che deve essere strettamente correlata alla titolarità dell’azione stessa: di fatto, l’ente legittimato ad agire, deve essere riconosciuto dal sistema legale come idoneo a comparire in giudizio, con la titolarità di una qualifica specifica, collegata ad un interesse legittimo o ad un diritto soggettivo.
Indispensabile, quindi, la verifica da parte del giudice (a fronte di una specifica eccezione di difetto), dell’esistenza di una reale legittimazione ad agire.
Le associazioni, in buona sostanza, sono legittimate a presentare ricorso, solo se possono dimostrare di rappresentare lo specifico interesse di una categoria.
Nel caso in oggetto, la Corte ha respinto il ricorso della Confconsumatori, riferito al piano tariffario idrico della Provincia di Sondrio, proprio per una mancanza di legittimazione attiva.