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COINDAGATI ED INTERROGATORI PREVENTIVI: UN TERRENO MINATO PER LE SEZIONI UNITE

Ordinanza 35613/2025 Corte Cassazione

La recente ordinanza affronta con rilievo due profili fondamentali in tema di misure cautelari personali: la possibile deroga all’interrogatorio preventivo nei procedimenti con più indagati e reati connessi ed il regime della nullità dell’ordinanza cautelare quando l’interrogatorio non sia stato effettuato nei casi previsti.

La vicenda trae origine da un provvedimento cautelare applicato dal giudice per le indagini preliminari (GIP) nei confronti di due co-indagati: uno per il reato di lesioni aggravate, l’altro per atti persecutori. Per il primo era stato disposto un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, senza aver effettuato l’interrogatorio preventivo (previsto dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.), per il secondo indagato.

In tale contesto la Cassazione ha ritenuto di dover sollevare questione alle Sezioni Unite.
Dal punto di vista normativo, rileva la riforma operata con la Legge n. 114/2024, che ha tra l’altro modificato il regime dell’interrogatorio preventivo, introducendo deroga in taluni casi, e ha inciso sul regime delle misure cautelari personali.

Con l’ordinanza, la Cassazione ha individuato due questioni di diritto che richiedono chiarimenti in sede di Sezioni Unite: se, in un procedimento con più indagati e più reati connessi (ex art. 12 c.p.p. o art. 371, comma 2, lett. b) e c) c.p.p.), il GIP che ritenga sussistenti le condizioni per deroga all’interrogatorio preventivo per alcuni indagati, possa anche applicare la stessa posizione processuale agli altri, per cui invece l’interrogatorio preventivo sarebbe obbligatorio e se l’omissione del previo interrogatorio (nei casi in cui esso sia obbligatorio) integri una nullità “a regime intermedio” ex art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p., che possa essere dedotta anche per la prima volta davanti al tribunale del riesame o rilevata d’ufficio, anche se non eccepita nell’interrogatorio postumo di garanzia.

Non è scontato che la deroga all’interrogatorio preventivo, già riconosciuta per alcuni indagati, sia automaticamente estesa agli altri co-indagati solo in ragione della connessione dei reati. Occorrerà verificare se per ciascun indagato sussistono autonomamente le condizioni (esigenze cautelari, gravità, indizi) richieste dalla legge per la deroga. In tale prospettiva, la posizione processuale di ciascun indagato non può essere automaticamente omologata a quella degli altri.

Per il difensore è fondamentale acquisire tempestivamente se, nel caso concreto, l’interrogatorio preventivo fosse obbligatorio e se sia stato svolto. In caso di omissione, va valutata fin da subito l’eccepibilità della nullità dell’ordinanza cautelare, sia in sede di riesame sia in Cassazione, nonché la presenza di eventuali decadenze o prescrizioni. Inoltre, in gruppi di più indagati e reati connessi, va monitorata la situazione individuale di ciascun indagato e non solo la decisione del GIP nel suo complesso.

La decisione delle Sezioni Unite é attesa con interesse, in quanto l’ordinanza ha semplicemente rimesso le questioni senza risolverle: pertanto, fino alla pronuncia, permane incertezza interpretativa.

L’integrazione della deroga all’interrogatorio preventivo presenta un bilanciamento tra esigenze cautelari e tutela della difesa: la posizione tradizionale è orientata a non sacrificare acriticamente l’interrogatorio “preventivo” che consente la garanzia immediata per l’indagato.