Flash per 25/07
Sentenza 15786/2023 Corte Cassazione
Purtroppo le cronache di quasi ogni giorno, sono piene di notizie riguardanti problematiche prodotte da errori di valutazione medica o errata applicazione di terapie.
A tal fine è opportuno approfondire che, in tema di colpa professionale medica, l’errore diagnostico si configura non solo quando il professionista non riesca ad inquadrare una patologia nota alla scienza, ma anche quando ometta di predisporre i controlli necessari ad una corretta formulazione della diagnosi stessa.
In conseguenza, stabilisce la sentenza della Corte, un medico che rimane fermo su una diagnosi inesatta, pur alla presenza di una sintomatologia sufficiente a porre il dubbio di una diagnosi differenziale, ed omette di porre in essere le terapie più appropriate per la salute del paziente, risponde di omicidio colposo per imperizia nell’accertamento della malattia e per negligenza nell’omissione delle indagini necessarie.
A tal proposito però, la legge 24/2017, cosiddetta “legge Gelli”, modificando l’art. 590 Codice Penale, ha escluso la punibilità dell’operatore sanitario, in caso di decesso o lesioni, che si siano verificate nonostante l’avvenuto rispetto delle linee guida sanitarie e della buona pratica assistenziale.
È noto che la medicina non è una scienza esatta, ed il legislatore ha sentito il dovere, quindi, di proteggere sia i diritti dei pazienti che la credibilità professionale di chi opera in questo settore, così delicato e di primaria importanza sociale.