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Colui che sceglie la risoluzione giudiziale del preliminare, può chiedere indietro anche la caparra.

Lo ha sancito la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 16 aprile 2021 n. 10178, con la quale è stato accolto il ricorso di una donna che, dopo aver concluso il preliminare e versato 5 mila euro aveva visto andare in fumo la compravendita. I Supremi Giudici hanno chiarito innanzitutto che in caso di pattuizione di caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c., colui che adempie può da un lato recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta o esigere il doppio di essa, determinando così l’estinzione di tutti gli effetti giuridici del contratto e dell’inadempimento di esso, dal momento che tale opzione permette di liquidare i danni preventivamente e convenzionalmente, oppure la parte adempiente può chiedere la risoluzione giudiziale del contratto ex artt. 1453,1455 c.c. e successivamente il risarcimento dei danni conseguenti, da provare però ai sensi dell’art. 1223 c.c. Nel caso di specie infatti, la donna, aveva optato per la risoluzione giudiziale perciò, è stato sottolineato che, la stessa, avesse tutto il diritto di ricevere indietro le somme versate a titolo di caparra, dato che ciò è considerato naturale effetto restitutorio della risoluzione.