La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8872 del 31 marzo 2021, accogliendo il ricorso di una piccola società che aveva ricevuto un pvc per errori fatti in contabilità dal suo consulente, ha sancito che il termine di prescrizione decennale per chiedere i danni al commercialista che sbaglia la contabilità non decorre dalla notifica del verbale di constatazione ma dell’effettivo prodursi del pregiudizio. Il cliente ha quindi più tempo per incassare l’eventuale ristoro. Nei casi che la legge definisce «di speciale difficoltà» il professionista risponde dei danni solo in caso di dolo o di colpa grave; altrimenti risponde anche per negligenza, imprudenza o imperizia e, dunque, per colpa lieve, quando con le sue condotte attive oppure omissive compromette o aggrava la posizione del proprio assistito nei confronti dell’Erario. La ricezione del verbale non è stata considerata ancora un danno e, dunque, la prescrizione non può decorrere da quel momento. Infatti, si tratta di un atto meramente interno e per questo non impugnabile, il quale non incide né sul patrimonio né su altra situazione giuridica del contribuente.