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Compenso dell’amministratore condominiale e competenza del giudice ordinario

Ordinanza 36430/2021 Corte di Cassazione

Solo per chiarire qualche dubbio che possa insorgere tra condomini, sancito che il rapporto tra l’amministratore ed il condominio dallo stesso gestito, non riveste il requisito di coordinazione ed ingerenza che caratterizzano la parasubordinazione, ex articolo 409 Codice Procedura Civile.
Ne va di per sé che, tutte le controversie inerenti il compenso che spetta al professionista, non rientrano nella competenza del Giudice del Lavoro, bensì in quella del Giudice Ordinario.
In buona sostanza, il condominio riveste natura specifica come soggetto privo di organizzazione, ed avente l’unico fine di gestire beni comuni, in funzione del godimento della proprietà esclusiva.
Non contemplata quindi la fattispecie indicata dall’art. 1130 Codice Civile, in riferimento ad un eventuale rapporto di subordinazione.
Ovviamente, l’amministratore è tenuto a svolgere il suo incarico in conformità delle disposizioni di legge e delle istruzioni che provengono dall’Assemblea Condominiale, senza alcun potere continuo e diffuso, che ne determini un intervento intromissivo.