Sentenza 31418/2020 Corte di Cassazione
In linea di diritto bisogna rilevare che, i provvedimenti in materia cautelare, di per sé sono provvisori in quanto modificabili e revocabili: sono destinati a produrre effetti fin quando rimangano invariate le condizioni di fatto e di diritto che ne hanno caratterizzato la scelta. Ne va di per sé che, i presupposti della cautela, devono sussistere al momento costitutivo del vincolo imposto e devono perdurare anche nel successivo corso dell’esecuzione.
Tale revocabilità è sancita dalle vigenti norme di legge.
In conseguenza, seguendo i dettami dell’articolo 275 Codice Procedura Penale, non può essere disposta custodia in carcere, salvo esigenze di eccezionale rilevanza, quando l’imputato abbia superato i 70 anni di età.
Lo spirito della legge si ricollega alla ridotta pericolosità sociale, dovuta all’inevitabile decadimento di facoltà fisiche e psichiche del reo.
Riconosciuta quindi dalla Cassazione, la possibilità di rivalutazione della misura cautelare per chi, in carcere, spegne le sue prime settanta candeline.