La prima sezione civile della Corte di Cassazione con ordinanza 11012/21 pubblicata il 26 aprile ha sancito che, con il divorzio cade l’assegno di mantenimento stabilito in favore dell’ex coniuge in sede di separazione consensuale in quanto, sono nulli gli accordi stipulati nella consensuale in virtù del futuro scioglimento del vincolo matrimoniale. Nel caso in esame, è accolto il ricorso proposto da un marito che lamentava la riduzione del reddito: gli accordi stabiliti in sede di consensuale sono nulli per illiceità della causa in previsione del futuro divorzio e, tale nullità rileva anche laddove i patti soddisfano le necessità dell’ex coniuge. La Corte d’Appello, invece, riteneva leciti tali accordi tra i coniugi, idonei a disciplinare i rapporti economici in previsione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, facendo rilievo sul fatto che a farli valere è la parte debole beneficiaria dell’assegno in sede di consensuale, mentre ad invocarne la nullità è l’onerato. Pertanto, la Cassazione, ribaltando quanto affermato dal giudice di secondo grado, afferma che è necessario distinguere, da un lato, la definizione dei rapporti patrimoniali tra le parti e, dall’altro, il diritto al vitalizio da verificare in virtù di criteri di legittimità. Pertanto, sarà il giudice del divorzio a decidere se, l’assegno decretato in sede di separazione sia conforme alla disciplina dei rapporti tra coniugi, nonché la sussistenza del diritto all’assegno divorzile.