Sentenza 11613/2022 Cassazione Penale
Notizia recente, è la denunzia del titolare di uno stabilimento balneare di Palinuro, per aver occupato un’area maggiore di quella autorizzata, sconfinando per circa mq.500!
Tale comportamento, in buona sostanza, privava la collettività della fruizione di uno spazio di bene demaniale marittimo, impedendo l’accesso alla spiaggia. In assenza di concessioni demaniali, la fattispecie di reato/ contravvenzione è quello previsto e punito dall’articolo 1161 del Codice della Navigazione: tale articolo integra il reato nei confronti di chiunque, per attività continuative e commerciali, stabilmente posiziona sull’arenile ombrelloni, lettini e similari, impedendo la fruizione della cosiddetta “spiaggia libera”, punibile con l’arresto fino a sei mesi.
Sancito, quindi, che il Demanio Marittimo è direttamente connesso con la fruizione collettiva di carattere pubblico: lo sfruttamento esclusivo può nascere solo da una concessione, che costituisce di per sé un eccezione.
In tale concessione è peraltro previsto l’obbligo, per i titolari dei lidi, di consentire il libero e gratuito accesso e transito per raggiungere la battigia antistante l’area assegnata, anche ai fini della balneazione.
Tale principio è stato sancito anche dall’ordinanza 2543/2015 del Consiglio di Stato.