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Concorrenza sleale solo in caso di appropriazione del know-how del competitor.

La prima sezione civile della Corte di Cassazione con ordinanza 22625/22 pubblicata il 19 luglio ha sanciti che, può definirsi atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c., l’appropriazione del know-how aziendale soltanto sottraendo i dipendenti ad un’impresa competitor. Tale violazione, si configura quando la manovra ha lo scopo di danneggiare l’altrui azienda, tenendo conto dei soggetti stornati, della portata dell’organizzazione aziendale del competitor e, della posizione che i dipendenti stornati rivestivano all’interno della corporate aziendale. Nel caso di specie, non figura tale violazione in quanto, non sussiste l’illecito concorrenziale tra aziende che operano nel settore della formazione, mancando la provo circa l’inizio dei dipendenti a collaborare con una società mentre sussistevano ancora rapporti lavorati con l’altra società. La concorrenza sleale si verifica laddove lo stornatore intenda appropriarsi del metodo di lavoro nonchè della politica aziendale del concorrente per ricavare un vantaggio ai danni del rivale. Pertanto, non vi è uno svuotamento dell’organico che, impedisce all’azienda di operare sul mercato; dunque, il pregiudizio si realizza solo quando si intende privare l’azienda competitor della sua esperienza e competenza per trarne beneficio a suo svantaggio.