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CONCORSI ED ESAMI: IL FAMOSO AIUTINO DALL’ESTERNO!

Sentenza 713/2023 Cassazione Penale
(Approfondimento giuridico)

Ormai sempre di più, il futuro dei nostri giovani e l’ipotesi di trovare una realtà lavorativa, e’ legata ai concorsi ed ai questionari.

La sentenza che prendiamo in esame, si è interessata di un episodio in cui, le risposte a detti questionari, sono giunte ai candidati per informazioni dall’esterno.
Ai ricorrenti è stata contestata la violazione dell’art.1- comma 1 della Legge 475/1925, che punisce con la reclusione da 3 mesi ad 1 anno chiunque, “durante lo svolgimento di esami o concorsi, presenti come proprie conclusioni nozioni che siano opera di altrui ingegno”.

Nel fatto specifico, a seguito di indagini di Polizia Giudiziaria, è stata contestata una complessa imputazione, in danno di un agente, per partecipazione ad associazione a delinquere, finalizzata a falsare i risultati di pubblici concorsi, a mezzo di trasmissione telematica delle risposte ai quesiti posti: per gli altri imputati, e’ stata contestata l’attività diretta a giovarsi di detto illecito, con ipotesi ultima di “truffa nei confronti dello Stato”.

La sentenza di primo grado, escludendo la contestata “associazione”, ha comunque condannato gli imputati ricorrenti, proprio alla luce interpretativa della citata norma.

Nel ricorso per Cassazione, la difesa contestava che l’applicazione di tale disciplina non era ammissibile, in quanto frutto di un’interpretazione analogica “in malam partem”, del dettato normativo.

Appare fuori di dubbio, che la “prova” che gli imputati erano tenuti a sostenere, rientrava in pieno nell’ambito di quegli esami richiesti da autorità pubbliche o amministrative, per il conferimento di titoli accademici.
Risulta irrilevante, ai fini del perfezionamento del reato, il fatto che il soggetto agente non abbia utilizzato detto titolo per ottenere l’iscrizione al corso di laurea, cui era preposto.
Appare al contrario perfettamente calzante il fatto che, far passare come proprie deduzioni logiche o di approfondimento teorico, attività prodotte dall’altrui attività ed ingegno, configuri l’illecito sanzionato dalla citata norma, seppur in maniera estensiva.

E’ altresì appurato che, l’interpretazione estensiva, la quale non ha finalità di ampliamento ma solo di esplicazione della norma stessa, sia pratica ermeneutica consentita (a meno che non si tratti di leggi eccezionali o derogatorie), con conseguente linea di giudizio valida da parte dei giudicanti. (cfr Cassazione 39517/2018 – 2856/2014 – 39078/2009).

In virtù di dette considerazioni la pronunzia di primo grado di giudizio, a condanna degli imputati, e’ risultata in linea con i dettami giuridici e giurisprudenziali.