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Concorso dei reati di danneggiamento e deturpamento

Sentenza 347/2021 Tribunale Trieste

Avevano proprio preso di mira quell’auto, tanto da attuare ben due fattispecie di reato. Non si erano, di fatto, accontentati di graffiare tutta una fiancata con la punta di un chiodo, ma avevano ulteriormente infierito con un pennarello, imbrattando con scritte varie tutta la carrozzeria del veicolo.

La prima condotta costituisce un alterazione non facilmente rimovibile quindi, una lesione dell’integrità del veicolo: tale comportamento configura il reato di danneggiamento, così come contemplato dal nostro ordinamento nell’ art.635 del Codice Penale.

Meno grave, ma pur sempre sanzionabile, l’insudiciamento del bene, che configura il reato di deturpamento e imbrattamento.

Due condotte illecite, quindi, che possono concorrere tra di loro, per il perseguimento di un unico fine.