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Concorso, favoreggiamento e connivenza

Sentenza 35069/2021

L’arresto di un latitante comporta, quasi automaticamente, anche il rinvio a giudizio di tutti coloro che ne hanno favorito l’azione: sia in concorso che con favoreggiamento, oppure con connivenza.

Per delineare le differenze tra le tre fattispecie bisogna distinguere che, il concorso, trae fondamento normativo dall’articolo 110 del Codice Penale, determinando una punibilità per tutti coloro che concorrono nel medesimo reato: il favoreggiamento è regolamentato da articolo 378 Codice Penale, che lo limita a condotte poste in essere per aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell’Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa.

La connivenza, invece, configura una fattispecie non punibile, a differenza delle prime due: come tale si deve intendere il comportamento di chi assista alla perpetrazione di un reato senza intervenire, ma non avendo alcun obbligo giuridico di impedirne la commissione.