Sentenza 35847/2023 Cassazione Penale
Quanto siano difesi i diritti degli animali, è cosa ormai risaputa, in virtù delle varie campagne di promozione mediatica e delle numerose sentenze di condanna, nei confronti di chi attua comportamenti lesivi o penalizzanti, in danno di qualunque genere.
Queste bestiole spesso martirizzate, fanno parte del nostro stesso “regno di specie” ma, molte volte, dimostriamo di non esserne degni.
L’art. 727 Codice Penale, prevede in maniera specifica le sanzioni per chi non rispetta questa regola di vita civile: in tale fattispecie di reato cade chi impone al proprio cane l’utilizzo di un collare “no bark”, che è il solito termine anglofono per sostituire il nostro nazionale “antiabbaio”.
La sentenza che prendiamo in esame ha affrontato la vicenda di un cane, disperso e ritrovato da un agente di polizia, che aveva subito notato questo particolare collare, dotato di due spuntoni di metallo a contatto col collo.
Queste punte di acciaio, a seguito delle vibrazioni prodotte dall’abbaiare dell’animale, emettono scosse elettriche di non eccessivo voltaggio, sufficienti però a produrre dolore per impedire il proseguire dell’azione.
La povera bestia, sperduta ed abbandonata, aveva chissà quante volte abbaiato di paura, procurandosi gravi sofferenze.
Rintracciato il proprietario, lo stesso è stato condannato al pagamento di un’ammenda di €3.000, per aver detenuto l’animale in condizioni contrarie alla sua stessa natura.