Sentenza 15/02/2023 Cassazione Penale
Viviamo in un epoca in cui, come se non fossero sufficienti i metodi classici per truffare le persone, chi è aduso a delinquere ha inventato anche sistemi di “hackeraggio informatico”, per prodursi illeciti guadagni.
Questa sentenza conferma la condanna comminata ad un prestanome, anzi “prestaconto”, che aveva messo a disposizione il suo IBAN bancario per fare accreditare proventi illeciti, prodotti da azioni truffaldine informatiche.
Nella fattispecie le coordinate bancarie erano state fornite ad un’azienda per pagare quello che riteneva un proprio fornitore, ma che altri non era se non un “pirata dei nostri giorni”.
Alla scoperta della magagna è scattata la macchina della Giustizia, che ha configurato la condanna dell’imputato per riciclaggio, ai sensi dell’art. 648 bis Codice Penale.
E pur essendo estraneo alla fase di nascita della frode informatica, aveva messo le proprie provviste bancarie a disposizione dei truffatori, per ripulire le somme illecitamente estorte.